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quarta-feira, 4 de novembro de 2015

IL RELIGIOSO FRATELLO CARMELITANO[1]

P. Emanuele Boaga, O. Carm.

Nella riflessione di questi ultimi anni per il rinnovamento della vita religiosa si è venuta accentuando sempre più negli Istituti clericali l’attenzione alla vocazione carismatica del « fratello », ossia del religioso non sacerdote. Quale contributo allo studio di questo importante tema offro, nel presente convegno dedicato ad esso, le seguenti note che delineano brevemente come si sia configurata e istituzionalizzata storicamente la figura del « fratello », detto in passato « laico » e poi anche « converso », nell’Ordine Carmelitano, per poi presentarne i problemi e le esperienze dell’aggiornamento con e dopo il Concilio Vaticano II.

Alle origini

L’origine dell’Ordine risale a un gruppo di eremiti latini che si stabilirono - dopo la terza crociata (1192) - sul monte Carmelo, in Palestina, ove eressero un eremo presso l’abbandonata laura bizantina del Wadi ain es-Siah.
Nulla si conosce della condizione personale di questi eremiti: se crociati o pellegrini, se nobili o plebei. Si sa solo che avevano partecipato alle crociate per visitare la Terra Santa. Il gruppo all’inizio presentava una forte caratterizzazione secondo la linea della conversione - pellegrinaggio - eremitismo che si riscontrava nelle correnti laicali dei secoli XII e XIII e nella spiritualità del cosiddetto pellegrinaggio in Terra Santa. Erano, per usare un’espressione dell’epoca, un gruppo di laici « viventi in santa penitenza ». La loro vita si svolgeva secondo la tipica esperienza eremitica del tempo: solitudine, lettura della Bibbia, orazione, contemplazione, lavoro manuale, digiuni, veglie e opere di misericordia.
A questo gruppo laicale S. Alberto, patriarca di Gerusalemme, tra il 1206 e il 1214 diede una breve Regola, approvata in seguito da Onorio III nel 1226 e più tardi, nel 1247, da Innocenzo IV.
Questa Regola non fa distinzione tra sacerdoti e non sacerdoti: chiama tutti semplicemente « fratres » (fratelli). Alla guida della comunità la parte più numerosa e matura elegge uno del gruppo (cap. I). La preoccupazione per la vita d’insieme, nelle principali decisioni, era condivisa da tutti; anche il bene spirituale dei fratelli è materia di comune responsabilità e viene discusso insieme (cc. II, III, XI). Tutti prendono parte al lavoro manuale (c. XV). Non esistono norme speciali o privilegi per i sacerdoti.
L’unica distinzione che viene fatta nella Regola è tra coloro che sanno leggere e quelli che non lo sanno fare. Nel capitolo VIII, infatti, del testo primitivo, tra le preghiere da dirsi in privato, si stabiliva il Salterio per coloro che erano capaci di leggere e la recita di un certo numero di Pater in sostituzione per gli altri. Nel 1247, con la correzione innocenziana della Regola, si ha l’introduzione delle « ore canoniche ». Su questo testo si basano, con poco senso storico, diversi autori per provare già nel 1247 l’esistenza dei due gruppi, chierici e laici. Questa disposizione, invece, inquadrata nelle consuetudini e nelle leggi del tempo, indica due cose. Prima di tutto l’impegno del santificare le ore liturgiche è dovuto non allo stato religioso (cioè alla classe clericale o no), ma alla capacità o meno di ognuno di recitare le ore come facevano i « chierici » in genere nelle collegiate, e alle quali ufficiature si prendeva parte in mancanza della chiesa propria. Inoltre vi è sottesa un’altra cosa: una volta ottenuta la chiesa propria la disposizione indica pure il senso di attività pastorale che assumeva nel proprio tempio la celebrazione pubblica e corale delle ore canoniche.

La clericalizzazione dell’Ordine nel secolo XIII

Con la diffusione in Europa dal 1235 in poi e sotto la spinta di interventi pontifici nel 1229 e 1247, l’Ordine si inserisce nella corrente dei Mendicanti. Ben presto in questo suo nuovo contesto si manifesta e matura un processo di trasformazione istituzionale: la clericalizzazione dell’Ordine medesimo.
Tale processo si presenta in modo analogo, anche se con maggiore rapidità, di quanto avvenne per i Francescani, e subì pure le influenze della legislazione domenicana (Ordine clericale fin dall’inizio).
I fattori che hanno determinato questo fenomeno sono da individuare prima di tutto nella crescente importanza data alle comunità nei centri urbani e al relativo impegno pastorale per assicurare il buon andamento religioso e culturale dei fedeli nel cui ambiente si viveva. Così a coloro che già entravano da sacerdoti nell’Ordine, si aggiungevano in crescendo i « fratres » che richiedevano l’ordinazione sacerdotale. Altro fattore, era il ministero, comune ai Mendicanti, della predicazione dottrinale, riservata ai soli chierici fin da quando il divieto di Gregorio IX agli Umiliati (1228) entrò nel Corpus iuris canonici con valore assoluto di proibizione della predicazione laicale. Si può anche, ricordare l’aumento continuo delle nuove leve di « letterati » tra i « fratres », con spinta verso il sacerdozio e l’apertura agli studi e al mondo universitario, e di conseguenza i problemi concreti suscitati dall’analfabetizzazione di una parte dei « fratres » stessi.
Anche, se documenti del 1253 fanno supporre che ancora non esista una vera divisione giuridica in classi di religiosi, i chierici e i laici, ciò dovette avvenire ben presto.
Infatti, nelle costituzioni del 1281, le più antiche finora conosciute, il gruppo dei chierici ha già una nettissima prevalenza giuridica sul secondo, i laici. Quest’ultimi - secondo le disposizioni costituzionali - vanno in coro con i chierici per mattutino, vespri e compieta (non però per le altre ore canoniche); portando il vestito come i chierici ad eccezione dell’almuzia o abito corale; prendono parte al capitolo conventuale, settimanale con parità di diritti con i chierici; però non prendono parte al capitolo quotidiano delle colpe dopo Terza, se non in determinate occasioni; non prendono parte al capitolo provinciale e generale. Non possono i laici studiare, ne avere libri in uso proprio e nemmeno portare la tonsura come i chierici; devono però essere istruiti ed esercitati in qualche mestiere utile all’Ordine e ad essi è affidata la cucina. Quattro volte l’anno è spiegata loro la Regola in lingua volgare.
Pochi anni dopo, il capitolo generale di Treviri nel 1291, abbattendo l’ultimo segno della primitiva parità tra chierici e laici, escluse quest’ultimi dall’esercizio della voce attiva e passiva. La disposizione sancisce così la completa e definitiva clericalizzazione dell’Ordine.
Per la completezza del quadro si deve ricordare che già nella seconda metà del secolo XIII presso molti conventi appaiono forme di oblazione di uomini e donne (i familiares, i conversi e le converse, i manomessi e le manomesse, i confratres ecc.). Subito dopo il Concilio di Vienne (1311-12) i conversi (la cui oblazione corrispondeva alla professione religiosa dei tre voti) vennero a formare un terzo gruppo di religiosi, che nelle costituzioni dell’epoca sono chiamati semifratres (e in qualche codice: servifratres).
Professavano i tre voti religiosi, ma avevano un abito distino da quello dei chierici e laici, e in chiesa il loro posto era tra il coro e le cappelle. Come i laici lavoravano nel servizio della comunità, dentro e fuori le mura del convento, secondo le indicazioni del superiore. Col passare del tempo il gruppo venne assimilato ai fratelli laici; da ciò ebbe origine nell’Ordine l’uso del termine converso per indicare il fratello laico.

La legislazione sui « fratelli » dal sec. XIV al 1930

Dopo la disposizione del capitolo di Treviri e le norme date per i laici sulla « precedenza » nelle costituzioni del 1294, si sentì il bisogno di avere riorganizzata in modo più organico tutta la materia loro spettante. Ciò fu fatto con le costituzioni del 1324, dedicando ai fratelli laici e ai semifrati o conversi un intero capitolo (la « rubrica XXX »). In questo testo, ripetendo le normative precedenti, viene chiaramente, delineata la fisionomia del fratello laico: la sua caratteristica di vero religioso, la sua distinzione dai chierici, la sua esclusione dalla voce attiva e passiva, il suo lavoro compiuto con capacità e diligenza nel servizio della comunità, la sua preghiera (ormai disancorata del tutto da quella dei chierici, eccetto che la messa conventuale). Solo per i semifrati o conversi è stabilito un abito diverso per distinguerli dagli altri frati (chierici e laici, che continuano a indossare lo stesso abito).
La legislazione del 1324 viene ripetuta « ad litteram » nei testi costituzionali del secolo XIV e giunge in pratica fino al secolo XIX. Si può ricordare che nel secolo XV per il Nord Europa si ebbero delle norme particolari circa l’abito dei laici, ma ben presto furono abolite. Notevole è invece la disposizione fatta dal priore generale Nicolo Audet nel 1530 durante la visita al convento di Parigi: l’istituzione di un « director conversorum » che aveva l’incarico di curarne l’istruzione e la condotta.
Per mettersi in linea con le disposizioni postridentine, specialmente sui requisiti per l’ammissione dei conversi e sulla necessità del noviziato appositamente designato per loro, le costituzioni del 1625 rielaborarono il testo riguardante i laici. Viene così fatto l’aggiornamento richiesto, ma permangono i contenuti della legislazione precedente circa la fisionomia del laico.
Un ulteriore aggiornamento ai decreti che la Santa Sede continuava a rinnovare sull’età minima per la professione dei conversi e sulla loro istruzione catechistica da farsi ogni domenica, veniva compiuto nel capitolo generale del 1680 e poi con norme particolari durante il secolo XVIII.
Nelle costituzioni del 1904 si continuò a riportare la sostanza della legislazione precedente, ammorbidendola però in alcuni dettagli.
Con l’avvento del Codice di diritto canonico, le costituzioni vennero rinnovate completamente nel 1930. Il capitolo dedicato ai fratelli laici, detti conversi, era caratterizzato da una profonda preoccupazione per la loro formazione religiosa e spirituale, seguendo in questo le prescrizioni del diritto comune. Non appariva invece una forte preoccupazione del significato della loro vita nella Chiesa, anche se dichiaravano i laici veri e perfetti religiosi, da amare e onorare da parte dei confratelli. Il loro stato perdura ad essere distinto da quello dei sacerdoti e a loro è subordinato, con esclusione dalla voce attiva e passiva.
A questa rinnovata legislazione si aggiunsero nel 1953 alcune norme emanate dal capitolo generale di quell’anno. In particolare: i fratelli laici devono esser chiamati semplicemente « fratres » ad evitare il senso discriminatorio dato alla designazione « laico » o « converso ». Viene curata maggiormente la loro formazione sia nella fase preparatoria al noviziato (postulandato), sia dopo. E’ pure data la possibilità di sostituire la preghiera tradizionale dei Pater con la recita del Piccolo Ufficio della Madonna. Di queste norme capitolari la prima rimase praticamente lettera morta. La seconda portò nel 1959 ad aggiornare le prescrizioni costituzionali per quanto riguardava il postulandato e la formazione spirituale e tecnica dei fratelli di voti semplici. La terza norma fu accolta da molti con gioia, e in alcune comunità i fratelli dicevano tale ufficio comunitariamente.

L’aggiornamento dal 1965 ad oggi

Nel recente aggiornamento dal 1965 ad oggi la figura del fratello nella famiglia carmelitana ha avuto un profondo cambiamento: dalla rivalutazione della sua vocazione religiosa che, con i confratelli sacerdoti, lo rende operante nella Chiesa e nell’Ordine, fino alla riscoperta - risalendo alle origini dell’Ordine medesimo - della ispirazione laicale del carisma carmelitano.
Nel capitolo generale del 1965, che segna l’inizio del rinnovamento dell’Ordine, si prese atto del diffuso desiderio che venissero ancor più sviluppati i vincoli fraterni all’interno della famiglia religiosa eliminando il più possibile le conseguenze della discriminazione dovuta alle due classi di religiosi, sacerdoti e laici. A livello normativo ci portò nei decreti capitolari a sviluppare il discorso in tre direzioni:
a) una più completa formazione umana e spirituale che realmente sia intesa ad una promozione dei fratelli laici;
b) forme di preghiera comunitaria più intense e più qualificate, tra cui la partecipazione con i chierici alla Liturgia delle Ore;
c) una maggiore partecipazione, alla vita della comunità. In questa linea circa l’esercizio della voce attiva e passiva si concesse alle Province di determinarne l’esercizio per i laici in modo che gradualmente potessero giungere al pieno diritto di tale esercizio, anche se la voce passiva era limitata « ai soli uffici di cui sono capaci canonicamente ».
Raccogliendo l’indicazione del PC 15 nel capitolo generale speciale e straordinario del 1968 si esplicito il principio generale dell’accesso dei fratelli a] governo, anche se in pratica venivano poste le limitazioni alle liriche di superiore e ad altre, eventualmente in uso presso le Province. E’ da ricordare che nei decreti capitolari vi è ancora il capitolo dedicato ai fratelli laici.
Successivamente, nel contesa del rinnovamento postconciliare dell’Ordine, la riflessione sul ruolo della vita religiosa in sé stessa, il maggiore apprezzamento della dignità della persona, e soprattutto la riscoperta - risalendo alle origini - dell’ispirazione laicale del carisma carmelitano determinano in pratica il superamento della divisione dei religiosi in due classi. Nelle costituzioni ultime, quelle del 1971, non esisti un capitolo dedicato ai fratelli laici, ma tutte le costituzioni si rivolgono ai « fratres » indistintamente. L’Ordine è composto da frati anche se si ricorda che la maggior parte di essi « riceve i sacri Ordini » (n. 17); in forza della professione tutti i religiosi « godono di una fondamentale uguaglianza con i medesimi diritti ed i medesimi obblighi sia comuni che particolari dell’Ordine, fatta eccezione di quelli inerenti al sacerdozio o che competono temporaneamente ad alcune persone a motivo dell’ufficio che hanno » (n. 19). Ciò comporta la piena partecipazione e collaborazione di tutti i religiosi alla vita comunitaria, alla preghiera liturgica e alle attività della comunità stessa. La differenza nei servizi ecclesiastici (dovuta al sacerdozio, al diaconato e ai ministeri) non condiziona minimamente l’esercizio di uffici amministrativi e anche di governo a livello locale, provinciale e generale, fatta eccezione dell’ufficio di superiore ai suindicati livelli. Eccezione dovuta al noto e discusso decreto Clericalia instituta della Congregazione dei Religiosi, emanato nel 1969.
Oggi nell’Ordine vi è una forte corrente che chiede l’abolizione di questa limitazione posta dal ricordato decreto Clericalia instituta. La limitazione viene interpretata da multi arbitraria nel collegare necessariamente il sacerdozio al superiorato, e discriminante perché in pratica fa permanere resistenza di religiosi « di seconda classe ». Questa limitazione, però, è doveroso ricordare, non è assoluta: infatti proprio lo scorso anno (1981), con permesso della Congregazione dei Religiosi si è potuto eleggere per la prima volta come superiore di una comunità negli Stati Uniti un fratello.
In seguito all’andata in vigore delle Costituzioni del 1971 non sono mancate difficoltà di ordine pratico, dovute principalmente alla formazione data in passato e al mutamento richiesto di mentalità soprattutto nelle vecchie generazioni. Altre difficoltà sono sorte in alcuni casi per l’inserimento di fratelli nel quadro della ristrutturazione delle opere. Vari sono stati i modi con cui si è cercato di risolvere dette difficoltà. Un notevole apporto è stato dato anche dall’esperienza, condotta in Italia per alcuni anni, di incontri a livello nazionale dedicati ai fratelli per la riflessione e la discussione dei problemi comuni nella nuova situazione, favorendo al tempo stesso una maturazione di mentalità.
Un accenno va fatto - prima di concludere - a due questioni, sorte in questi ultimi anni: il diaconato permanente e il passaggio di fratelli al sacerdozio.
Il diaconato permanente, introdotto nell’Ordine già nel 1974 dietro pressione di una esigua corrente, non costituisce un problema. I diaconi permanenti oggi nell’Ordine sono tre (su un totale di 406 religiosi non sacerdoti, dei quali 239 sono i fratelli). La ordinazione diaconale ha assunto l’aspetto non di promozione sociale, ma di ministero apostolico nella vigna del Signore. Al diaconato si è preferita l’apertura ai ministeri del lettorato, dell’accolitato e della distribuzione dell’Eucaristia. Anche se mancano dati statistici precisi, il fenomeno appare abbastanza presente soprattutto nei paesi latini.
Nei paesi anglosassoni, invece, si sono registrati molti casi in questi ultimi tempi, di passaggio di fratelli al sacerdozio. L’esperienza indica che esistono al riguardo dei problemi, non solo di adattamento alla nuova situazione, ma anche il pericolo di cadere in una malintesa promozione dei fratelli stessi. Purtroppo su questo aspetto non è stato fatto ancora una riflessione valutativa come meriterebbe.
In un recente documento dell’Ordine si legge: « ...Abbiamo finora costituito più un Ordine di padri che di frati, ossia fratelli. Se la Regola ci chiama tutti ugualmente fratres, senza alcuna distinzione, non devono esistere tra di noi differenze di stato, ma sono concepibili soltanto varietà di funzioni e compiti ».
Nella comprensione e nel rispetto reciproco di queste diverse funzioni il cammino della fraternità nella famiglia carmelitana vuol portare ad essere sempre più intensa e viva l’uguaglianza evangelica, proclamata con la propria vita religiosa, dono dello Spirito.

Nota
Le fonti usate per questo studio sull’origine e sviluppo della figura del fratello nella famiglia carmelitana si trovano in: Monumenta historica carmelitana, Lirinae 1907; Acta capitulorum generalium Ordinis Fratrum B.V. Marine de Monte Carmelo, 2 v., Romae 1912-34; Bullarium carmelitanum, 4 v., Romae 1715-68; Analecta Ordinis Carmelitarum III, 156; XV, 205-245; XVI 123-185; 308; XXIV, suppl. fasc. 6-8; XXVII, 1-164; XXIX, 1-88; Constitutiones Ordinis Fratrum B. Virginis Mariae de Monte Carmelo, Romae 1971. Si sono anche utilizzati i seguenti studi: J. smet, The origin of the Carmelite Laybrothers, in The Sword 5 (1942) 121-137; E. frIfdman, The latin hermits of mount Carmel: A study in Carmelite origins, Roma 1979; C. cicconetti, La Regola del Carmelo: origine, natura, significato, Roma 1973.



[1] In IL FRATELLO RELIGIOSO NELLA COMUNITA’ ECCLESIALE OGGI – Atti del Iº Convegno Intercongregazionale, Roma 18-23 aprile 1982 – “La vocazione religiosa del Fratello negli istituti clericali”, a cura di P. Fernando Taccone, Edizioni CIPI Roma 1983, pp. 141-150.

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